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VENDITE GIUDIZIARIE



Le vendite giudiziarie sno solitamente promosse dalle sezioni espropri e/o fallimentare dei tribunali locali, a tali vendite possono partecipare tutti i cittadini tranne i soli esecutati. Il valore dell'immobile e' stimato da un perito del tribunale, tale importo e' riportato nella perizia depositata nel fascicolo della procedura esecutiva.
ogni immobile oggetto di vendita giudiziaria deve essere citato in apposito spazio cd 'avviso d'asta'.Tale avviso fornisce chiare informazioni al cittadino che intende partecipare all'asta: termini di presentazione della rischiesta di partecipazione all'asta da presentare in duplice copia, sulla busta esterna della prima copia deve essere presente il nome di chi materialmente deposita l'offerta, nella busta contenente la seconda copia ci deve essere: domanda di partecipazione, copia del documento di riconoscimento dell'offerente, dati del bene in oggetto di vendita giudiziaria, assegno non tresferibile come cauzione pari almeno al 10% del prezzo offerto (mai inferiore al prezzo di base d'asta), termini del pagamento del prezzo finale e degli oneri (tale termine non deve superare mai i 60 giorni dalla data dell'asta), inoltre, bisogna allegare alla seconda busta una dichiarazione che si e' presa visione della perizia di stima del valore dell'immobile.



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