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 IMPOSTA INDENNITA' DI RITARDATO PAGAMENTO
Se si dovessero presentare dei ritardi nei pagamenti pattuiti nella compravendita, bisognerà pagare un'imposta di indennità di pagamento a titolo di risarcimento spese e/o danno.
Il mutuatario ha fino a sette possibilità di ritardare il pagamento di una rata durante la restituzione di un mutuo senza incorrere nel rischio di richiesta di risarcimento immediato del capitale restante da parte della banca che ha erogato il mutuo; distinguiamo i due aspetti: ritardato pagamento e mancato pagamento; si parla di ritardato pagamento quando si salta il pagamento di una rata e la si salda tra il 30esimo e il 180esimo giorno della naturale scadenza pagando un congruo tasso di mora in funzione dell'entità del ritardo (stabilito contrattualmente), il mutuatario può ritardare il pagamento fino a sette volte (una sorta di bonus); si parla di mancato pagamento di una rata quando il saldo della somma spettante avviene dopo i 180 giorni dalla scadenza, in questo caso basta che si verifichi anche una sola volta questo evento per consentire alla banca di pretendere il rimborso anticipato dell'intera somma rimasta (capitale residuo). Chiaramente prima di arrivare a questo il cliente in sofferenza chiede alla banca soluzioni alternative che possono prevedere una ristrutturazione del debito per mutate condizioni economiche.
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