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 Estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo
Risoluzione del contratto di mutuo Una volta attivato un mutuo la vostra unica preoccupazione deve essere quella di controllare il corretto pagamento delle rate; un malagurato ritardo nel pagamento (indipendentemente dalla causa) è fonte di applicazione di alcune clausole contrattuali (che troverete nel contratto di mutuo che avete in tutta fretta firmato dal notaio) che consentono alla banca di applicare nel migliore dei casi degli interessi di mora (per tamponare il danno derivato dal mancato introito di denaro nella misura concordata contrattualmente) e in casi reiterati (almeno sette volte anche se non consecutive)
di ritardo nei pagamenti, la risoluzione anticipata del contratto (altra clausola contrattuale che lo stabilisce), che comporterà il pagamento di una penale e l'immediata restituzione della quota restante (in caso di mancanza del denaro da parte del mutuatario scatterebbe la garanzia ipotecaria e addio casa). Si parla di ritardo quando la rata viene pagata con un ritardo che oscilla tra i 30 e 180 giorni dalla reale scadenza.
Altre considerazioni sull'ipoteca
In caso di vincita al superenalotto o di acquisizione del TFR o altro "colpo di fortuna" avete la possibilità contrattuale di effettuare una "restituzione anticipata" del finanziamento; in questo caso alla banca spetterà (oltre alla restante quota capitale - la quota interessi non le spetta) un compenso stabilito % in base all'ammontare da restituire in anticipo (chiedete alla vostra banca la percentuale applicata come penale in caso di estinzione anticipata sulla quota capitale restante - la trovate nel contratto di mutuo).
Il mutuatario diventa moroso quando si presenta una seguenti condizioni: il ritardo nel pagamento della rata è imputabile alla sua persona; in questo caso la banca formalizza la "costituzione in mora" in cui chiede al debitore l'adempimento della prestazione rimasta inevasa (il pagamento della rata); la richiesta deve avvenire per iscritto.
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