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Mutui prima casa
Chi ha stipulato un mutuo prima casa a "tasso non fisso" (variabile, misto, etc; che rientrano nei benefici previsti dalla legge - * Art. 2 comma 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni in L. 28.01.2009, n. 2 (c.d. “decreto anti-crisi”)
* Disposizioni attuative emanate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 32583 del 4.3.2009) entro il 31/10/2008 ha la possibilità di chiedere un contributo dello stato (è una delle agevolazioni previste per i mutuatari nel periodo di crisi finanziaria); l'agenzia delle entrate già ha individuato l'elenco dei mutuatari potenzialmente destinatari di tale aiuto, l'utente deve solo autocertificare di essere nella condizione di poter usufruire di tale contributo statale.
Ricordiamo che rientrano in tale sovvenzione: mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelli di categoria A1 (Abitazioni signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Il riconoscimento è iniziato conteggiando le rate di mutuo con scadenza 31 agosto 2009, le Banche hann avviato il processo di riconoscimento automatico del contributo dello Stato, che interesserà progressivamente tali clienti senza che sia loro richiesto alcun adempimento formale.
Nel caso in cui il mutuo sia stato estinto nel corso del 2009, il contributo viene di norma riconosciuto tramite accredito sul conto corrente di appoggio del mutuo (in poche parole dal conto dove venivano prelevate le rate in precedenza).
I mutuatari devono rivolgersi alle loro banche sottoscrivendo un documento di autocertificazione entro il 31 Gennaio 2010
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