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Finanziamento enti locali: Comuni e Regioni
Mutui concessi ad Enti Locali
Gli enti locali possono contrarre mutui essendo autorizzati a farlo per finanziare opere di pubblica utilità: ristrutturazioni, riqualificazioni di edifici o del territorio urbano. infrastrutture viarie, nascita di impianti e attrezzature ricreative e opere di edilizia pubblica. Negli ultimi anni si è registrata una flessione di tale forma di finanziamento (da 7.4 milioni di euro annui del 2004 si è passati a 6.1 del 2005).
I comuni che maggiormente ricorrono a tale strumento per finanziare le proprie attività risiedono in Piemonte e Lombardia, seguono quelli della Campania; il crollo delle richieste nel passaggio 2004/05 deve in parte essere attribuito alla legge finanziaria del 2005, il comma 44 della 311/2005 ha ridotto (dimezzandolo dal 25 al 12%) la misura del limite di indebitamento per gli enti locali estendendo tale limite anche ai mutui.
Gli enti locali attuamente hanno la possibilità di accendere nuovi mutui sole se l'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui contratti in precedenza, a quello di eventuali prestiti obbligazionari emessi, delle aperture di credito stipulate e a quello derivante dalla prestazione di garanzie fideiussorie, dedotti i contributi statali e regionali in conto interessi, non abbia superato il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.
Per contenere i disagi per le amministrazioni locali dovuti a tale passaggio è stato previsto per i comuni l'adozione di un piano di rientro (comma 45 31/2005) graduale fino ad arrivare a regime in un tempo stabilito.
L'attuale Governo, nell'ultima finanziaria, ha rimodulato tali termini: dal 12 al 15 % l'indebitamento e ha spostato al 2010 il termine ultimo per portarsi a regime.
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Testo Unico enti locali: fonti di finanziamento
Disposizioni in tema di Usura
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