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MUTUI DI SOLIDARIETA'
La vittima dell'usura può rivolgere al prefetto del comune dove si è consumato il reato la domanda di concessione di tale tipologia di mutuo, il fondo ad hoc istituito dal Ministero competente (Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura), entro sei mesi dalla data di inizio del procedimento per il reato denunciato, il fondo provvederà, previa presentazione di idonea documentazione e piano di investimento, ad erogare il mutuo al fine di reinserire la vittima nell'economia reale. I requisiti per ottenere tale mutuo sono: -
esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
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essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
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assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.
In caso di esito positivo il mutuo viene concesso dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Se c'è una particolare urgenza si può chiedere, tramite il Pubblico Ministero del procedimento penale in corso, un anticipo imediato della somma fino al 50% dell'intera somma richiesta.
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