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INTERESSI DI MORA
Se per un qualsiasi motivo i pagamenti delle rate avvengono in ritardo (oltre il limite tollerato di 5-7 giorni) rispetto al giorno prestabilito (anche per motivi che non sono direttamente imputabili a voi - es ritardo nell'incasso della rata nella procedura RID), si devono corrispondere degli interessi aggiuntivi, oltre a quelli pagati normalmente per un prestito, per "ripagare" del danno subito (mancati introiti previsti) l'istituto di credito.
Vi consigliamo, anche in caso di automatismi di riscossione periodica, di controllare verso fine mese l'avvenuto prelievo della rata dal conto corrente.
Il tasso di mora è generalmente superiore al tasso normalmente applicato (tassi ordinari), chi "accende" un mutuo non pensa al verificarsi della condizione di non essere puntuale in qualche pagamento, spesso tale circostanza si configura indipendentemente dalla nostra volontà. Ricordatevi che il pagamento automatico tramite bonifico bancario non è garantito da alcun documento cartaceo, se si dovesse verificare qualche intoppo nel trasferimento del denaro non potrete rivalervi in alcun modo con la vostra banca; è compito vostro (non è un onere perchè vi state tutelando da sanzioni salate in caso di inadempimento) accertarvi del "buon fine" del bonifico ad ogni scadenza. Le norme hanno fissato anche per i tassi di mora dei limiti "umani" oltre i quali non si può andare in nessun caso (non si può affliggere il cliente in modo irreversibile), spesso però tale tetto al tasso della penale applicata per il periodo di ritardo viene ampiamente compensato da altre voci di spesa: 1) commissioni di insoluto; 2) spese di recupero crediti etc, che svolgono pari funzione.
Se il ritardo è un episodio isolato, si pagano le penali e tutto finisce li (anche se avrete una nota di demerito segnalata alla centrale rischi), se i ritardi nei pagamenti dovessero essere ripetuti si può incorrere nella decadenza dei termini di rateizzazione (è riportato nel contratto di mutuo) o alla risoluzione del contratto per inadempimento del cliente: la banca può richiede l'immediata restituzione del capitale e di tutti gli oneri accessori spettanti, in caso di mancanza di contante si passerebbe al recupero coattivo del credito (facendo valere l'ipoteca sull'immobile) mediante un procedimento giudiziale esecutivo di vendita forzata del bene.
Sistemi di informazione creditizia
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