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Certificazione degli impianti esistenti - case col Bollino Blu
Diamo alcuni chiarimenti in merito a questa nuova normativa sulla certificazione della 'messa a norma' degli impianti esistenti prima di una vendita di una casa o immobile in genere.
Il D.M. 37/2008 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 rivoluziona tutta la compravendita degli immobili; la nuova normativa sulla sicurezza degli immobili allinea l'Italia agli altri paesi europei. Tra i chiarimenti immediati va segnalato che non ci sono i margini per rendere nullo il rogito in caso di non adeguamento a tale normativa, non sussiste dunque un reale blocco di fatto delle compravendite. Tale normativa disciplina anche gli immobili non oggetto di una vendita o trasferimento di prorpieta' in genere, chi attiva un impianto (ad esempi citofono) o una nuova utenza (acqua, luce e gas) in un appartamento dovra' fornire alla societa' che gestisce il servizio copia di dichiarazione di conformita' dell'impianto interessato (in precedenza tale obbligo era riservato al solo allacciamento del gas metano).
Tale normativa si applica sia agli impianti di nuova costruzione che a quelli oggetto di compravendita; per le case gia' esistenti bisogna farsi certificare da professionisti o da un'unica ditta gli impianti presenti (elettrico, termico e idrico).
Altro aspetto e' quello di avere l'obbligo di depositare presso lo sportello dell'edilizia del comune in cui e' sito l'immobile il progetto con cui e' stato realizzato l'impianto stesso.
Sanzioni previste in caso di inadempimento: da 1000 a 10000 euro (art 15 comma 2 del suddetto decreto); sono deputati al controllo le camere di commercio locale (collaudi e verifiche).
Altri chiarimenti arrivano dalle linee guida del ministero: l'immobile puo' essere venduto anche in assenza di tale
certificazione di sicurezza degli impianti esistenti, in deroga al decreto; in questo caso il venditore deve far inserire nel contratto di vendita specifici paragrafi relativi alla non conformita' degli impianti (o di alcuni di essi), anche i notai hanno affermato che e' ammissibile una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformita' degli impianti (art. 13); in sintesi le parti possono, in perfetto accordo, pattuire l'esclusione di tale obbligo e/o trasferirlo a carico dell'acquirente (provvedera' lui in seguito con opportuni lavori di ristrutturazione all'adeguamento normativo).
Tale decreto e' frutto di un accordo tra le parti interessate (notai, associazioni e legislatore).
Certificazione - D. M. 37/2008
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